Giocattolo di plastica «Fantôme lumineux» (RIRE ET CONFETTI)
Richiamo per ambiente — alert A12/00484/20
Rischio grave Ambiente Giocattoli
Dati e fotografie © Unione Europea — riuso autorizzato ai sensi della Decisione 2011/833/UE (licenza CC BY 4.0); eventuali contenuti di terzi possono richiedere autorizzazioni aggiuntive. Database aggiornato al 24 luglio 2026.
È stato disposto il divieto di commercializzazione per un giocattolo di plastica della marca RIRE ET CONFETTI. Il prodotto in questione è una figurina fantasma incandescente denominata Fantôme lumineux (modello FIEACC431). Questo articolo non rispetta i requisiti della direttiva ROHS 2 sulle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il rischio riguarda l'ambiente. Le saldature contengono infatti quantità eccessive di piombo, con valori misurati fino al 46 %, e di cadmio, fino allo 0,37 %. Spesso questi piccoli oggetti luminosi vengono acquistati come accessori decorativi o divertenti per i bambini. I dettagli tecnici e il codice a barre sono riportati nella tabella sottostante.

Dati ufficiali dell'alert
- Numero alert
- A12/00484/20
- Categoria
- Giocattoli
- Prodotto
- Giocattolo di plastica
- Marca
- RIRE ET CONFETTI
- Nome commerciale
- Fantôme lumineux
- Modello / tipo
- FIEACC431
- Numero di lotto
- Unknown
- Codice a barre
- 3700533542172
- Descrizione
- Figurina fantasma incandescente in plastica.
- Tipo di rischio
- Ambiente
- Livello
- Rischio grave
- Paese di origine
- Repubblica popolare cinese
- Paese notificante
- Lussemburgo
- Tipo di segnalazione
- Consumatore
I nomi ufficiali dei campi della fonte sono visibili passando il mouse sulle etichette.
Pericolo segnalato
Le saldature contengono una quantità eccessiva di piombo (valore misurato fino al 46 %) e cadmio (valore misurato fino allo 0,37 %). Piombo e cadmio rappresentano un rischio per l'ambiente. Il prodotto non è conforme ai requisiti della direttiva della Commissione sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva ROHS 2).
Misure adottate
- Divieto di commercializzazione di un prodotto, con le misure connesse — operatore: Rivenditore al dettaglio (dal 13/02/2020)